Statuto
Indice
Art. 1 – Denominazione, sede e simbolo
- È costituita l'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE», di seguito denominata «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE», ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e della normativa vigente in materia di partiti e movimenti politici, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione Europea.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» ha sede legale in Roma, Viale Carso n. 57.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.
- Il simbolo «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE», allegato al presente Statuto, ne costituisce segno distintivo. Le modifiche della denominazione e del simbolo sono deliberate secondo le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Art. 2 – Principi e finalità
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» è una comunità politica democratica, europeista, riformista, popolare e aperta, che concorre con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» riconosce nella dignità della persona e nell'uguaglianza i principi fondamentali della propria azione politica.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» opera per rimuovere gli ostacoli economici, sociali, culturali, territoriali e generazionali che limitano la libertà e l'uguaglianza delle persone e impediscono il pieno sviluppo della persona, secondo i principi della Costituzione della Repubblica.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» riconosce come propri i valori della democrazia costituzionale, della libertà, della solidarietà, della responsabilità, della legalità, della giustizia sociale, della pace, della sostenibilità ambientale e dell'integrazione europea.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» considera la partecipazione dei cittadini, le competenze, il merito, la responsabilità pubblica e il dialogo con la società civile elementi essenziali del proprio metodo politico.
- Il Manifesto politico fondativo allegato al presente Statuto costituisce il riferimento politico e ideale dell'azione dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE».
Art. 3 – Gli iscritti
- Può iscriversi al Partito ogni cittadino italiano o cittadino dell'Unione europea residente in Italia che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, che condivida i valori fondanti di cui all'art. 2 e non sia iscritto ad altri partiti politici incompatibili, come indicato nel Regolamento organizzativo.
- Possono altresì iscriversi i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno residenti in Italia, nonché gli italiani residenti all'estero.
- La domanda di iscrizione è presentata in forma scritta, anche per via telematica, alla struttura territoriale competente o alla presidenza nazionale, ed è accompagnata dall'accettazione espressa del presente Statuto e del Codice etico.
- La domanda è accettata o respinta dalla Presidenza, entro sessanta giorni dal ricevimento. In caso di silenzio, la domanda si intende accettata. Il rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente, che ha diritto di ricorrere al Collegio nazionale di garanzia entro trenta giorni dalla notifica.
- Il Partito tiene un Registro degli iscritti, aggiornato annualmente, contenente, per ciascuno di loro, le generalità, la data di iscrizione e la struttura di appartenenza. Il Registro è conservato nella sede legale.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» può promuovere forme di collaborazione, consultazione e partecipazione con associazioni, movimenti civici, organizzazioni sociali e altre realtà della società civile che ne condividano singoli obiettivi o iniziative.
Art. 4 – Diritti e doveri degli iscritti
- Tutti gli iscritti hanno uguali diritti e doveri.
- Ogni iscritto ha diritto di partecipare alla formazione dell'indirizzo politico dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE»: partecipare alle attività e alle consultazioni; eleggere gli organi e candidarsi alle cariche interne secondo lo Statuto e i regolamenti; avanzare proposte agli organi; ricevere informazioni sull'attività politica, organizzativa ed economica; ricorrere agli organi di garanzia.
- Ogni iscritto, agendo nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e responsabilità, è tenuto a rispettare lo Statuto, il Codice etico, le decisioni democraticamente assunte dagli organi.
Art. 5 – Partecipazione e apertura
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» favorisce la partecipazione alla vita politica anche delle persone che, pur non essendo iscritte, intendano contribuire all'elaborazione delle sue proposte.
- A tale scopo possono essere costituiti Forum, comunità tematiche, laboratori e altre forme aperte di partecipazione, anche digitali, dedicate ai principali temi della vita pubblica.
- Nei Forum e nelle comunità tematiche l'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» promuove il confronto tra competenze, esperienze, territori e generazioni diverse.
- Le forme di partecipazione di cui al presente articolo hanno funzione consultiva e propositiva e sono disciplinate dal Regolamento organizzativo.
Art. 6 – Parità e pluralismo
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» garantisce il pluralismo delle opinioni, la libertà del confronto interno e la partecipazione delle minoranze.
- Nessun genere può essere rappresentato negli organi collegiali elettivi in misura superiore al sessanta per cento.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» promuove la partecipazione effettiva di tutte le generazioni e favorisce l'accesso alle responsabilità politiche sulla base delle capacità, delle competenze, dell'esperienza e dell'impegno.
- Le procedure di selezione degli organismi dirigenti e delle candidature devono rispettare i principi di trasparenza, pari opportunità e pluralismo.
Art. 7 – Organi nazionali
Sono organi nazionali dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE»: il Congresso nazionale; il Presidente nazionale; la Direzione nazionale; la Segreteria nazionale; il Tesoriere nazionale; il Collegio nazionale di garanzia; l'Organismo di seconda istanza. Fatto salvo quanto disposto per la Segreteria nazionale, per far parte degli organi occorre essere iscritti al Partito.
Art. 8 – Il Congresso nazionale
- Il Congresso nazionale è l'organo sovrano dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE», e rappresenta il momento fondamentale della partecipazione democratica degli iscritti.
- È convocato ordinariamente ogni quattro anni. La convocazione è pubblicata sul sito internet del Partito con almeno sessanta giorni di anticipo.
- Il Congresso determina gli indirizzi politici fondamentali; approva le eventuali revisioni del Manifesto politico; elegge il Presidente nazionale; elegge i cinquanta componenti della Direzione nazionale; delibera sullo scioglimento del soggetto politico e sulle altre questioni fondamentali previste dallo Statuto.
- E' composto dai delegati eletti dalle strutture territoriali con metodo proporzionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze. Al Congresso partecipano di diritto i componenti degli organi nazionali del Partito. Nelle liste per l'elezione dei delegati deve essere garantita l'alternanza di genere.
- Il Congresso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Congresso sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
- Il Congresso straordinario può essere convocato dalla Direzione nazionale oppure su richiesta di una quota degli iscritti stabilita dal Regolamento organizzativo e comunque non superiore a un terzo degli aventi diritto.
Art. 9 – Il Presidente nazionale
- Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso mediante voto libero e segreto.
- Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo.
- Il Presidente rappresenta politicamente l'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE»; ne assicura l'unità di indirizzo politico; ha la rappresentanza legale dell'associazione; presiede la Direzione nazionale; nomina e revoca i componenti della Segreteria nazionale; attribuisce incarichi politici e organizzativi; rappresenta l'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» nei rapporti con le altre forze politiche e sociali.
- Nei casi di necessità e urgenza può adottare gli atti indifferibili, sottoponendoli alla ratifica della Direzione nazionale nella prima riunione utile.
Art. 10 – La Direzione nazionale
- La Direzione nazionale è il massimo organo politico, rappresentativo e deliberativo dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» tra un Congresso e l'altro.
- È composta da cinquanta componenti eletti dal Congresso, oltre al Presidente nazionale che la presiede. Partecipano alle riunioni della Direzione i componenti della Segreteria nazionale, il Tesoriere ed i Presidenti regionali.
- L'elezione dei cinquanta componenti avviene con metodo proporzionale in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze. Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei componenti della Direzione.
- La Direzione dura in carica quattro anni e decade con la celebrazione del successivo Congresso ordinario.
- La Direzione nazionale: a) determina gli indirizzi politici tra un Congresso e l'altro; b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto d'esercizio; c) approva il Regolamento organizzativo, il Regolamento finanziario, il Codice etico e gli altri regolamenti; d) elegge il Tesoriere nazionale, il Collegio nazionale di garanzia e l'Organismo di seconda istanza; e) decide sulle alleanze politiche di carattere nazionale, autorizzando eventualmente l'uso del simbolo anche in unione con altre forze politiche; f) approva le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee e stabilisce gli indirizzi generali per le altre candidature; g) può indire elezioni primarie o altre consultazioni; h) approva le modifiche statutarie secondo quanto previsto dall'articolo 24; i) esercita il controllo politico sull'attività del Presidente e della Segreteria nazionale; l) individua, ove necessaria, la società di revisione per il controllo contabile ai sensi del D.l. 149/2013; m) convoca il congresso ordinario; n) delibera su ogni altra materia attribuitale dallo Statuto.
- La Direzione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
- La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta con 48 ore di anticipo. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti eletti. La Direzione delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 11 – La Segreteria nazionale
- La Segreteria nazionale è l'organo esecutivo che coadiuva il Presidente nell'attuazione degli indirizzi politici e organizzativi dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE».
- È composta da un numero variabile da 10 a 15 componenti nominati dal Presidente nazionale. Il Presidente può revocare e sostituire in ogni momento uno o più componenti della Segreteria.
- Nella composizione della Segreteria è assicurato il rispetto del principio di cui all'articolo 6 comma 2 del presente Statuto.
- Il Presidente può attribuire ai componenti della Segreteria specifiche responsabilità politiche, organizzative o tematiche. Può nominare, fra i componenti della Segreteria iscritti al Partito, uno o due vicepresidenti.
- Il Presidente può chiamare a far parte della Segreteria persone che possono dare un apporto su determinate tematiche in forza delle loro competenze e professionalità, anche se non iscritte al partito.
- La Segreteria attua le deliberazioni del Congresso e della Direzione nazionale; coordina l'attività politica e organizzativa quotidiana; cura il raccordo con le strutture territoriali e con i Forum e le comunità tematiche; predispone proposte e iniziative da sottoporre alla Direzione nazionale.
- La Segreteria non sostituisce né limita le competenze attribuite alla Direzione nazionale dal presente Statuto.
- Partecipa alle riunioni della Segreteria il tesoriere.
Art. 12 – Organizzazione territoriale
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» si organizza sul territorio attraverso Coordinamenti regionali e Coordinamenti provinciali e comunali.
- L'organizzazione territoriale è ispirata ai principi di autonomia, responsabilità, partecipazione e semplicità organizzativa.
- Ogni Coordinamento dispone di un'assemblea rappresentativa degli iscritti, di un responsabile e di una direzione eletti secondo modalità democratiche.
- Al fine di garantire il funzionamento delle articolazioni territoriali, saranno comunque a queste destinate risorse economiche nella misura non inferiore ad 1/3 (un terzo) della quota versata da ciascun iscritto. Il numero, l'ambito territoriale, le modalità di costituzione, elezione, funzionamento, commissariamento e scioglimento dei Coordinamenti sono definiti dal Regolamento organizzativo, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto. In proposito, nel caso di grave e persistente violazione dello Statuto, di impossibilità di funzionamento o di dissesto finanziario dell'Organismo Regionale, la Direzione nazionale, previa formale contestazione e sentito il Collegio nazionale di garanzia, può disporne lo scioglimento o il commissariamento, nominando un Commissario straordinario che esercita le funzioni degli organi regionali fino alla nuova elezione, da tenersi entro centottanta giorni. Analogamente potrà operare la Direzione regionale nei confronti degli organi provinciali e le Direzioni provinciali nei confronti degli organi comunali. Avverso i provvedimenti di scioglimento e commissariamento sono ammessi i ricorsi previsti dall'art. 19 dello Statuto.
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» promuove forme di organizzazione e partecipazione degli iscritti residenti all'estero.
Art. 13 – Consultazioni degli iscritti
- Sugli argomenti di particolare rilevanza politica il Presidente o la Direzione nazionale possono promuovere consultazioni degli iscritti.
- Una consultazione deve inoltre essere indetta quando ne faccia richiesta una quota di iscritti determinata dal Regolamento organizzativo.
- Le consultazioni possono svolgersi anche con modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza, sicurezza, verificabilità e tutela dei dati personali.
Art. 14 – Principi di democrazia interna
- Il Partito garantisce la democrazia interna nell'organizzazione e nell'attività politica, in attuazione dell'art. 49 della Costituzione e delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 149/2013.
- Tutti i componenti degli organi collegiali del Partito sono eletti con metodo democratico, con suffragio libero, diretto e segreto, secondo le procedure stabilite dal Regolamento elettorale interno.
- È garantita la rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi collegiali attraverso il sistema proporzionale.
- Le riunioni degli organi collegiali nazionali sono pubbliche, salvo delibera motivata di riunione riservata adottata a maggioranza qualificata. Il Regolamento organizzativo può prevedere la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali mediante collegamento da remoto. I verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito internet del Partito entro quindici giorni dall'approvazione.
Art. 15 – Parità di genere
- Il Partito promuove la parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche interne e alle candidature elettorali, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.
- In tutti gli organi collegiali del Partito nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei componenti. Le liste per l'elezione degli organi collegiali devono essere composte in modo alternato per genere (cd. lista «a cerniera»).
- In caso di formazione di liste elettorali per le elezioni politiche, europee, regionali e amministrative, il Partito assicura che nessun genere sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati nelle posizioni eleggibili in base ai sondaggi e alle previsioni elettorali.
- La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere è affidata al Collegio nazionale di garanzia che può impugnare le delibere degli organi che non rispettino tali disposizioni.
Art. 16 – Candidature ed elezioni primarie
- L'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» seleziona le proprie candidature alle cariche pubbliche secondo criteri di competenza, integrità, radicamento sociale e territoriale, pluralismo e parità di genere.
- In prossimità delle consultazioni elettorali, il Partito, a ciascun livello, promuove iniziative tra gli iscritti e gli elettori al fine di addivenire all'individuazione di candidature espressione di mondi della società culturalmente vicini agli ideali del Partito.
- Per le elezioni politiche nazionali ed europee le candidature sono deliberate dalla Direzione nazionale.
- Fermo restando il coordinamento con la Direzione nazionale, le candidature per le elezioni regionali saranno deliberate dalle Direzioni regionali. Analogamente, la Direzione territoriale competente delibererà sulle candidature negli ambiti locali di sua competenza.
- La Direzione nazionale può disporre, per specifiche consultazioni elettorali o per la scelta di candidature a cariche monocratiche, lo svolgimento di elezioni primarie o altre forme di consultazione aperta, secondo un apposito regolamento. Analogamente, per gli ambiti di loro competenza, potranno fare le Direzioni regionali e le Direzioni territoriali.
Art. 17 – Collegio nazionale di garanzia ed organismo di seconda istanza
- Il Collegio nazionale di garanzia e l'Organismo di seconda istanza sono composti da cinque componenti eletti dalla Direzione nazionale tra iscritti al Partito di riconosciuta indipendenza e adeguata competenza.
- Entrambi gli organi eleggono al proprio interno un Presidente.
- I componenti del Collegio nazionale di garanzia e dell'Organismo di seconda istanza durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno del Partito.
- Entrambi gli organismi sono indipendenti da tutti gli altri organi del Partito.
- Il Collegio nazionale di garanzia:
- giudica in prima istanza sulle controversie tra iscritti e tra iscritti e organi del Partito;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione e di esclusione;
- delibera in materia disciplinare, irrogando le sanzioni previste dall'art. 18 del presente Statuto;
- vigila sul rispetto del presente Statuto e del Codice etico;
- esprime pareri interpretativi non vincolanti sul presente Statuto su richiesta degli organi del Partito o di almeno trenta iscritti.
- Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni sono motivate e comunicate per iscritto alle parti entro trenta giorni dalla deliberazione.
- Avverso le decisioni del Collegio riguardanti i primi tre punti del comma 5, potrà essere fatto ricorso all'Organismo di seconda istanza.
Art. 18 – Infrazioni e sanzioni disciplinari
- Costituiscono infrazioni disciplinari i comportamenti degli iscritti contrari al presente Statuto, al Codice etico o alle deliberazioni degli organi del Partito, nonché i comportamenti che arrechino grave pregiudizio all'immagine, all'unità o agli interessi del Partito.
- Le sanzioni disciplinari, graduate in relazione alla gravità dell'infrazione, sono:
- richiamo scritto;
- sospensione dall'incarico ricoperto all'interno del Partito per un periodo non superiore a dodici mesi;
- sospensione temporanea dai diritti di cui all'art. 4 per un periodo non superiore a dodici mesi;
- esclusione dal Partito.
Art. 19 – Procedimento disciplinare
- Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio dal Collegio nazionale di garanzia o su segnalazione motivata di un organo del Partito o di almeno cinque iscritti.
- Prima dell'avvio formale del procedimento, il Collegio valuta la fondatezza della segnalazione e, se del caso, archivia la stessa con provvedimento motivato.
- L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare è informato dell'apertura del procedimento, dei fatti contestati e del termine entro cui presentare le proprie deduzioni scritte. Tale termine non può essere inferiore a venti giorni.
- L'iscritto ha diritto a essere sentito in audizione dal Collegio nazionale di garanzia e può farsi assistere da un altro iscritto al Partito o da un professionista legale.
- Il Collegio nazionale di garanzia decide entro sessanta giorni dall'apertura formale del procedimento. La decisione è motivata e comunicata per iscritto all'interessato.
- Avverso la decisione del Collegio, l'interessato e l'organo o gli iscritti proponenti possono proporre ricorso all'Organismo di seconda istanza entro trenta giorni dalla notifica. La decisione di seconda istanza è definitiva nell'ambito del Partito.
- Nelle more del procedimento disciplinare, la Direzione nazionale può disporre la sospensione cautelare dell'iscritto dalle funzioni ricoperte, per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Art. 20 – Tesoriere, gestione economica e controllo
- Il Tesoriere nazionale è eletto dalla Direzione nazionale e dura in carica quattro anni, rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.
- Il Tesoriere nazionale:
- predispone il bilancio preventivo e il rendiconto d'esercizio da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale;
- gestisce il patrimonio e le risorse finanziarie del Partito nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi;
- assicura la tenuta della contabilità e dei registri previsti dalla legge, incluso il registro delle erogazioni liberali di cui all'art. 5, comma 3, del D.L. 149/2013 come modificato dalla L. 3/2019;
- assicura la pubblicazione del rendiconto, degli allegati e dei documenti richiesti dalla legge nella sezione «Trasparenza» del sito internet del Partito entro i termini di legge;
- trasmette annualmente alla Commissione di garanzia degli statuti il rendiconto e la relativa documentazione ai sensi dell'art. 8 della L. 2 gennaio 1997, n. 2 e dell'art. 1, comma 16, della L. 3/2019;
- rispetta ogni altro termine e obbligo previsto dalla normativa vigente in ambito finanziario ed amministrativo applicabile ai partiti politici.
Art. 21 – Risorse finanziarie
Il Partito finanzia la propria attività con le seguenti risorse:
- quote associative annuali degli iscritti;
- contribuzioni volontarie di persone fisiche aventi diritto di voto in Italia, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dall'art. 5 del D.L. 149/2013 e successive modificazioni;
- quota del due per mille dell'IRPEF a favore del Partito, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.L. 149/2013;
- proventi di iniziative e attività del Partito;
- ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.
È fatto divieto al Partito di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno da governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. 3/2019.
Art. 22 – Registro delle erogazioni liberali
- Il Partito tiene un registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal Tesoriere, nel quale sono annotate, entro il mese solare successivo a quello di percezione (ovvero, per contributi fino a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno successivo se complessivamente superiori a tale importo nell'anno), le seguenti informazioni relative a ogni contributo superiore a euro 500 per soggetto erogatore: l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione e la data dell'erogazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L. 3/2019.
- I dati annotati nel registro sono pubblicati nel sito internet del Partito entro gli stessi termini di annotazione e per un periodo non inferiore a cinque anni.
- Il Partito rilascia ricevuta per ogni erogazione liberale ricevuta; la matrice è conservata a fini di controllo.
Art. 23 – Rendiconto e bilancio
- L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
- Il Tesoriere predispone:
- il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il rendiconto d'esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Il rendiconto è redatto nel rispetto dei principi contabili applicabili ai partiti politici e della normativa di cui alla L. 6 luglio 2012, n. 96. È sottoposto, ove nominata, alla revisione della società di revisione. Il giudizio della società di revisione è allegato al rendiconto.
Il rendiconto approvato, corredato della relazione della società di revisione, è trasmesso annualmente alla Commissione di garanzia degli statuti entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. 3/2019.
Art. 24 – Trasparenza e pubblicità
Il Partito mantiene un sito internet istituzionale aggiornato nel quale è istituita e tenuta una sezione denominata «Trasparenza», liberamente accessibile senza necessità di registrazione, nella quale sono pubblicati e aggiornati almeno:
- il presente Statuto e il Codice etico, nella versione vigente;
- il programma politico del Partito;
- l'elenco dei componenti degli organi nazionali, con l'indicazione della carica e della data di nomina;
- il bilancio preventivo e il rendiconto d'esercizio, entro venti giorni dall'approvazione della Direzione e comunque entro il 15 luglio di ogni anno;
- i dati sulle erogazioni liberali superiori a euro 500 per erogante, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L. 3/2019.
I documenti pubblicati nella sezione «Trasparenza» devono rimanere accessibili per almeno cinque anni dalla data di pubblicazione.
Art. 25 – Regolamenti e Codice etico
- Per favorire l'attuazione dello Statuto, la Direzione nazionale provvederà ad approvare il Regolamento organizzativo, il Regolamento finanziario, il Codice etico e gli ulteriori regolamenti che si rendessero necessari.
- I regolamenti disciplinano le procedure e gli aspetti organizzativi non riservati dal presente Statuto.
- Nessun regolamento può derogare ai principi e alle disposizioni dello Statuto.
Art. 26 – Modifiche statutarie e scioglimento
- Le modifiche dello Statuto, della denominazione e del simbolo sono deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
- La Direzione nazionale non può modificare, senza preventiva deliberazione congressuale, i principi fondamentali di cui all'articolo 2, la natura democratica del soggetto politico, la durata ordinaria degli organi nazionali e le norme sullo scioglimento.
- Lo scioglimento dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» è deliberato dal Congresso nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
- In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è destinato, nel rispetto della legge, a soggetti senza scopo di lucro aventi finalità civiche, sociali o politiche coerenti con i principi dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE».
Art. 27 – Norme transitorie e rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e partiti politici.
- In sede di costituzione dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE», l'Assemblea fondativa elegge il Presidente nazionale e la Direzione nazionale secondo le disposizioni ed i principi previsti dal presente Statuto.
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, la Direzione nazionale approva il Regolamento organizzativo, il Regolamento finanziario, il Codice etico e convoca il primo Congresso nazionale del Partito.
- Fino all'approvazione dei regolamenti, la Direzione nazionale adotta le disposizioni organizzative strettamente necessarie al funzionamento dell'associazione politica «PIU' UNO UGUALI PER COSTITUZIONE» nel rispetto dei principi del presente Statuto.
- Entro un mese dal suo insediamento, la Direzione nazionale nomina i coordinatori regionali ed istituisce le Direzioni regionali. Queste, a loro volta, provvederanno nello stesso termine a nominare i coordinatori provinciali e le Direzioni provinciali. Tutti i predetti organi avranno durata temporanea e verranno meno coi Congressi territoriali fissati secondo un cronoprogramma stabilito dalla Direzione nazionale contestualmente alla convocazione del primo congresso nazionale.
- Il presente Statuto è redatto nella forma richiesta dalla normativa vigente ed è sottoposto agli adempimenti previsti per l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti politici.